LEGGE 31 marzo 1949, n. 92
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, già sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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