LEGGE 26 febbraio 1949, n. 93
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I presidi, i direttori e i professori degli Istituti e delle Scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1 ottobre 1948, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1948-49, a loro domanda, e purchè siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola. Sono altresì mantenuti in servizio, per lo stesso anno, e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti negli anni scolastici decorsi, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1948 abbiano compiuto il 70° anno di età. Sono convalidati gli atti dell'Amministrazione con i quali l'anzidetto personale venne trattenuto in servizio nell'anno scolastico 1947-48. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)