La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49. In deroga alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è autorizzata la destinazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente che le società e gli enti tassati in base a bilancio debbono accantonare in conformità all'art. 2429 del Codice civile.