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LEGGE 1 aprile 1949, n. 94

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49. In deroga alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è autorizzata la destinazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente che le società e gli enti tassati in base a bilancio debbono accantonare in conformità all'art. 2429 del Codice civile.