DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1949, n. 95

Type DPR
Publication 1949-01-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242;

Visto lo schema di statuto redatto dal Consiglio direttivo del Consorzio ai sensi dell'art. 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso statuto del Consorzio per la zona industriale apuana, vistato dal Ministro per l'industria ed il commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 gennaio 1949 EINAUDI LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addi' 29 marzo 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 46. - CARLOMAGNO

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 1

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana. Art. 1. ((Il Consorzio per la zona industriale apuana istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 aprile 1947, n. 372, modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e con legge 28 marzo 1968, n. 435, ha la sua sede in Massa)).

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 2

Art. 2. ((I comuni, gli enti pubblici, non menzionati nell'art. 2 del decreto istitutivo e gli enti privati che perseguono scopi di generale interesse, che intendano far parte del consorzio, debbono farne istanza per iscritto in base alle modalita' indicate nell'[art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 435](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-28;435~art1), laddove sostituisce l'[art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-04-03;372~art2))).

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 3

Art. 3. Il Consorzio, per il raggiungimento del suoi scopi, provvedera' in particolare: ((a) a studiare, promuovere ed anche attuare direttamente l'esecuzione in genere di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e la manutenzione di quelle gia' in esercizio e dei servizi relativi, in graduale attuazione del piano urbanistico generale e del piano particolareggiato previsto dall'[art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-04-03;372~art9);)) ((b) a chiedere, su istanza di altri o di propria iniziativa, la espropriazione degli immobili compresi entro i confini della zona industriale, nei territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, nei territori dei comuni che al consorzio avranno aderito, nei limiti e secondo le norme stabilite dal [regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, dal decreto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-07-24;1266) istitutivo 3 aprile 1947, n. 372, modificato con [decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242) e [legge 28 marzo 1968, n. 435](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-28;435) e dalla [legge 21 luglio 1950, n. 818](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-07-21;818))); c) a promuovere e favorire la risoluzione di ogni altro problema tecnico attinente all'impianto ed al funzionamento della zona ed alla riattivazione degli stabilimenti industriali danneggiati per eventi bellici o comunque inattivi entro i confini della zona industriale e nel territorio dei Comuni di cui al comma precedente; d) a promuovere le iniziative dirette alla preparazione professionale dei lavoratori da impiegarsi nella zona industriale, nonche' all'assistenza dei lavoratori stessi.

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 4

Art. 4. ((Sono organi del consorzio: 1) l'assemblea; 2) il presidente; 3) il consiglio di amministrazione; 4) il collegio dei revisori. In tutte le altre disposizioni dello statuto le denominazioni "Consiglio direttivo" o "Consiglio" sono sostituite con Assemblea, e la denominazione "Giunta esecutiva"con "Consiglio di amministrazione)).

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 5

Art. 5. Il Consiglio direttivo determina le linee-generali dell'attivita' del Consorzio. Al Consiglio spetta in particolare di deliberare: a) sulle domande di ammissione di cui all'art. 2; b) sulle modifiche al presente statuto, da approvarsi a norma dell'art. 4 del decreto istitutivo; c) sul regolamento per il personale; d) sulla nomina del segretario del Consorzio secondo le norme stabilite nel regolamento predetto; e) sul piano urbanistico della zona, sui piani generali delle opere pubbliche e sui programmi delle opere da realizzarsi annualmente; f) sulla distribuzione degli stabilimenti nella zona e sulle aree destinate ai nuovi stabilimenti; (( g) per gli eventuali accordi e convenzioni di valore superiore a L. 1500.000 (unmilionecinquecentomila) )); h) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; i) sulle proposte da formulare al Ministero dell'industria e commercio, ai sensi dell'[art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242~art10), relative alle aliquote dei contributi a carico degli enti consorziati e delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale.

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 6

Art. 6. L'assemblea e' convocata nella sede del consorzio dal presidente non meno di una volta ogni trimestre e ogni qualvolta almeno un quinto dei membri gliene faccia richiesta, per iscritto. In questo caso entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da discutere deve essere inviato non meno di cinque giorni prima della data della riunione. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la meta' dei componenti; esse sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; a parita' di voti prevale quello del presidente. Interviene nelle sedute il segretario dell'Ente senza voto deliberativo.((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 685](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-31;685) ha disposto (con l'articolo unico) che "viene modificato il terzo comma dell'art. 6 dello statuto del Consorzio per la zona industriale apuana."

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 7

Art. 7. Qualora venga a cessare dalle sue funzioni, per dimissioni o per altra causa, un membro del Consiglio direttivo, l'Ente o l'Amministrazione da cui era stato designato provvedera' alla sua sostituzione: il membro cosi' nominato rimane in carica fino al termine del quadriennio di cui all'[art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-04-03;372~art3). I membri del Consiglio che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decadono dall'ufficio.

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 8

Art. 8. Il presidente sovraintende all'andamento del Consorzio, provvede a quanto necessario ad assicurarne il migliore funzionamento in conformita' alle deliberazioni del Consiglio direttivo. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 31 MARZO 1969, N. 256](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1969-03-31;256))).

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 9

Art. 9. I membri della Giunta esecutiva sono eletti -dal Consiglio direttivo a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti del presenti e durano in carica due anni; i primi eletti sino al 31 dicembre 1949. ((Il consiglio di amministrazione si riunisce una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente o almeno quattro dei componenti ne ravvisino la necessita)). ((Il presidente fa parte del consiglio di amministrazione o lo presiede)).

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 10

Art. 10. La Giunta collabora in particolare, con il presidente nello studio delle questioni e degli atti da sottoporre all'esame del Consiglio, e nel predisporre relazioni, documentazioni nonche' ogni altro elemento utile per la migliore cognizione e per la soluzione delle singole questioni. ((Il consiglio di amministrazione puo', in caso di urgenza, esercitare i poteri dell'assemblea, alla quale deve pero' riferire in occasione della sua prima seduta. Il consigliere piu' anziano sostituisce il presidente in caso di impedimento)).

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 11

Art. 11. Il presidente informa la Giunta esecutiva sulle attivita' dell'Ente. La Giunta provvede affinche' le deliberazioni del Consiglio direttivo abbiano effettiva esecuzione e ne riferisce al Consiglio stesso. Il presidente puo' delegare a singoli membri della Giunta l'espletamento di attivita' di sua competenza.

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 12

Art. 12. Il Collegio del revisori e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti dei quali uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero del tesoro, uno effettivo designato dal Ministero dell'industria e commercio, uno effettivo e uno supplente designati dagli enti consorziati. Il compenso da corrispondersi ai revisori e' determinato annualmente dal Consiglio direttivo.

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 13

Art. 13. Il Collegio dura in carica tre anni e la prima volta sino al 31 dicembre 1949. I revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, di esaminare i libri ed i documenti contabili del Consorzio. Essi debbono annualmente, alla chiusura dell'esercizio finanziario, presentare al Consiglio una relazione sul conto consuntivo e sull'andamento contabile ed amministrativo dell'Ente. Copia della relazione dovra' essere trasmessa agli enti partecipanti.

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 14

Art. 14. Le norme sulla assunzione, licenziamento, e disciplina, nonche' sul trattamento economico e di previdenza del personale saranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'industria e del commercio.

Statuto del Consorzio per la zona industriale apuana- art. 15

Art. 15. L'esercizio finanziario dell'Ente si Inizia con il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno: il primo esercizio ha termine il 31 dicembre 1948. Il bilancio di previsione di ogni esercizio deve essere approvato entro il mese di ottobre dell'anno precedente e il conto consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo. Entro quindici giorni dalla loro approvazione, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo unitamente alla relazione dei revisori debbono essere trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio per l'approvazione ai sensi dell'art. 7 del decreto istitutivo. Non oltre la data dell'invio del bilancio di previsione debbono essere comunicate al Ministero dell'industria e del commercio le proposte di cui all'[art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242~art10), relative alle aliquote dei contributi dovuti al Consorzio per l'anno cui il bilancio stesso si riferisce. Il Ministro per l'industria e il commercio LOMBARDO

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