LEGGE 8 marzo 1949, n. 99
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso dei titoli di studio prescritti, e al personale non di ruolo contemplato nell'art. 3 dello stesso decreto legislativo, che fosse in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 3 alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, saranno conferiti, con l'osservanza delle norme del suddetto decreto, oltre i posti disponibili alla data della sia entrata in vigore, anche quelli che si renderanno disponibili per revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 26 febbraio 1950. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.