LEGGE 9 marzo 1949, n. 106
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli articoli 199 e 272 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata e per le tramvie a trazione meccanica, sono stabiliti nella seguente misura: ferrovie pubbliche, L. 2000 a chilometro; tramvie extraurbane, L. 1000 a chilometro; tramvie urbane, L. 500 a chilometro. Per le tramvie urbane di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, si applica la misura stabilita, per le tramvie extraurbane.
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