LEGGE 9 marzo 1949, n. 106

Type Legge
Publication 1949-03-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli articoli 199 e 272 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata e per le tramvie a trazione meccanica, sono stabiliti nella seguente misura: ferrovie pubbliche, L. 2000 a chilometro; tramvie extraurbane, L. 1000 a chilometro; tramvie urbane, L. 500 a chilometro. Per le tramvie urbane di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, si applica la misura stabilita, per le tramvie extraurbane.

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