DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949, n. 111
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nelle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe per i servizi postali, i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno, per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa, richieste e le indennita' per corrispondenze e pacchi smarriti, sono apportate le Variazioni risultanti dalle annesse tabelle firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 2
Il presente decreto avra' effetto dal 10 aprile 1949.
EINAUDI De GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
Tabelle
TABELLA n. 1. Variazioni alle sottonotate voci della tabella 1 allegata al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052 TARIFFE POSTALI 1. Lettere: per ogni 15 grammi o frazione........................ L. 20 lettere aeroespresse (5 gr).......................... " 65 (1) 3. Cartoline di Stato e dell'industria privata: a) semplici.......................................... " 15 b) con risposta pagata............................... " 30 4. Carte manoscritte: per i primi 200 grammi............................... " 25 per ogni 50 grammi o frazione successivi............. " 5 34. Assicurazione corrispondenze e pacchi: a) ordinaria: corrispondenze: per le prime 300 lire............................ " 10 per ogni 100 lire o frazione in piu'.............. " 5 pacchi: per le prime 1000 lire........................... " 50 per ogni 100 lire o frazione in piu'.............. " 5 36. 1° comma Espresso: diritto fisso. Oltre le tasse normali: per ogni oggetto di corrispondenza................. L. 40 per ogni pacco..................................... " 60 37. Pacchi ordinari: fino a 1 kg......................................... " 60 da oltre 1 fino a 3 kg.............................. " 120 da oltre 3. fino a 5 kg............................. " 180 da oltre 5 fino a 10 kg............................. " 290 da oltre 10 fino a 15 Kg............................ " 385 da oltre 15 fino a 20 kg............................ " 445 per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle ta- riffe con arrotondamento per eccesso a lira intera. 38. Pacchi urgenti: a) non ingombranti: fino a 1 kg....................................... " 180 da oltre 1 fino a 3 kg............................ " 300 da oltre 3 fino a 5 kg............................ " 420 b) ingombranti: fino a 1 kg....................................... " 210 da oltre i fino a 3 kg............................ " 360 da oltre 3 fino a 5 kg............................ " 510 Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso. 39. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi: fino a 5 kg....................................... " 30 da oltre 5 fino a 10 kg........................... " 45 per gli ingombranti, aumento del 50 % sulla tariffa con arrotondamento per eccesso a lira intera. 40. Recipienti vuoti di ritorno: non ingombranti..................................... " 70 ingombranti......................................... " 125 42. Corrispettivi per concessioni di servizi: a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate alla accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nelle localita di pro- venienza: per ogni oggetto........................ " 15 b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri: per ogni oggetto................................ " 15 c) diritto che deve essere corrisposto all'Ammini- strazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.: per ogni pacco o collo fino a 1 kg.............. " 20 per ogni pacco o collo da oltre 1 fino a 5 kg... " 45 per ogni pacco o collo da oltre 5 fino a 10 kg.. " 60 per ogni pacco o collo da oltre 10 fino a 20 kg. " 85 43. Vaglia ordinari: ultimo alinea: per somme superiori a L. 5000, L. 2 in piu per ogni 1000 lire o frazione, fino al massimo di L. 70 di tassa. 46. Vaglia telegrafici: oltre la tassa di emissione e quella telegrafica e' dovuto per ogni vaglia un diritto di: fino a L. 20.000................................... " 10 oltre L. 20.000.................................... " 30 52. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi: per ogni buono dell'importo di L. 100 ovvero L. 500. " 18 per ogni buono dell'importo di L. 1000.............. " 48 per ogni buono dell'importo di L. 5000.............. " 80 per ogni buono dell'importo di L. 10.000, ovvero L. 20.000.......................................... " 120 per ogni buono dell'importo di L. 50.000 ovvero L. 100.000......................................... " 150 per ogni buono dell'importo di L. 500.000 ovvero L. 1.000.000....................................... " 250 53. Avviso di ricevimento............................... " 20 54. Avviso di pagamento................................. " 20 55. Tessera di riconoscimento........................... " 200 (1) Tassa comprensiva della francatura della lettera, del trasporto aereo e del recapito per espresso. Visto, Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni JERVOLINO TABELLA n. 2. Variazioni alle sottonotate voci della tabella 2 allegata al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, a. 1052 LIMITI DI PESO, DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO Limiti di valore e di assegno. (Non sono ammesse le frazioni di lira). 3. Vaglia postali: a) Vaglia a tassa. Limite minimo L. 10 (salve le eccezioni autorizzate dalla Amministrazione). Limite massimo di ciascun vaglia L. 50.000, ridotte a L. 20.000 nei rapporti con le ricevitorie di 3ª classe (salve le eccezioni stabilite per i rimborsi da effettuare in dipendenza del servizio di riscossione di crediti). 10. L'indicazione "il limite massimo di L. 20.000 per ciascun vaglia e' sostituita con la seguente: a il limite massimo di cui al precedente n. 3-a) per ciascun vaglia". Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni JERVOLINO TABELLA n. 3. Variazioni alle sottonotate voci della tabella 3 allegata al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052 INDENNITA' DI SMARRIMENTO PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI 2. Pacchi - Indennita' di smarrimento per: a) Pacchi ordinari (compresi quelli contenenti abiti civili dei chiamati alle armi): fino a 3 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 da oltre 3 fino a 5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 da oltre fino a lO kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 da oltre 10 fino al 15 kg. . . . . . . . . . . . . . . . L. 700 da oltre 15 fino a 20 kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 b) Recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 c) (Invariato). Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni JERVOLINO
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