LEGGE 1 marzo 1949, n. 115

Type Legge
Publication 1949-03-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È fissato al 30 giugno 1949 il termine stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, e prorogato al 5 ottobre 1948, con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676, circa la presentazione al Ministero della difesa delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45, e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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