LEGGE 19 marzo 1949, n. 120
La. Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'indennità per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari, prevista dall'art. 171 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è elevata a L. 50 giornaliere. L'indennità stessa è elevata a L. 100 giornaliere quando il detenuto da piantonare sia affetto da malattia epidemica o contagiosa.
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