DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 122
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 8 e 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 4 del regolamento addizionale delle radiocomunicazioni approvato con regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868;
Ritenuta la necessita' di stabilire le tasse telegrafiche e radiotelegrafiche per alcune categorie di marconigrammi scambiati con le aeronavi;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Dal 1 maggio 1949, per i marconigrammi scambiati con le aeronavi italiane ed estere dalle stazioni radiotelegrafiche terrestri italiane, si applicano le stesse tasse telegrafiche interne e radiotelegrafiche terrestri vigenti nel servizio radiotelegrafico con le navi.
Art. 2
Dal 1 maggio 1949, per il servizio radiotelegrafico delle aeronavi italiane con le stazioni terrestri italiane ed estere, si applicano le stesse tasse radiotelegrafiche di bordo stabilite per le navi mercantili italiane.
EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 72 - CARLOMAGNO
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