LEGGE 28 marzo 1949, n. 131
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione professionale in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, veterinaria, agronomia o di perito forestale e in materia di economia e commercio, nonchè nelle discipline statistiche, sono estese le disposizioni emanate con decreto legislativo Cap provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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