LEGGE 8 marzo 1949, n. 134
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n. 880, modificate dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334, cessano di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
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