LEGGE 5 aprile 1949, n. 135

Type Legge
Publication 1949-04-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio, non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai, ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese industriali che, a causa di gravi difficoltà derivate in modo preponderante dalla necessità di procedere ad utile riconversione o riorganizzazione economicamente conveniente, siano dichiarate fallita o poste in liquidazione o sottoposte ad amministrazione controllata o a procedura di concordato preventivo successivamente al 15 gennaio 1949, nonchè il pagamento delle indennità di licenziamento spettanti ai lavoratori predetti, possono essere effettuati, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria.

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