LEGGE 9 aprile 1949, n. 161

Type Legge
Publication 1949-04-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile, davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dagli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.