LEGGE 29 marzo 1949, n. 162

Type Legge
Publication 1949-03-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 806, è estesa, per la durata, di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino già di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite e siano già stati regolarmente immatricolati nel Registro aeronautico nazionale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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