LEGGE 29 marzo 1949, n. 162
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 806, è estesa, per la durata, di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino già di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite e siano già stati regolarmente immatricolati nel Registro aeronautico nazionale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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