LEGGE 29 marzo 1949, n. 164
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari, è prorogata fino a tutto il 31 dicembre 1949, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
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