LEGGE 29 marzo 1949, n. 166
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 358, è così modificato: "Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere e di cultura generale e professionale necessari per pene esercitare le funzioni del grado cui aspirano".
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