DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 170
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, che stabilisce il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare, ed in particolare l'art. 3 di esso;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la, difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la, previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare per acquistare, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, il diritto ai benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai componenti gli stati maggiori o gli equipaggi delle navi adibite al dragaggio delle mine in mare e dagli appartenenti, come elementi costitutivi, ai "Nuclei sminamento porti" od ai "Gruppi disattivazione mine" costituiti presso i Comandi marittimi costieri della, Marina militare; b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni novanta, anche se non consecutivi. Tale periodo minimo non e' richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti allo espletamento dei servizi predetti.
Art. 2
Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 dovra' farsi constare in apposite dichiarazioni da rilasciarsi a cura dei Comandi navali del dragaggio o dei Comandi marittimi costieri competenti, e dalle quali risultino: a) le generalita' dell'interessato; b) la sua qualita' di componente lo stato maggiore o l'equipaggio di una nave adibita al dragaggio o di appartenente, quale elemento costitutivo, ad un "Nucleo sminamento porti" o ad un "Gruppo disattivazione mine"; c) il numero delle giornate di presenza a bordo o presso il nucleo od il gruppo.
Art. 3
Ai fini del computo di cui al comma, c) del precedente art. 2 i Comandi navali del dragaggio ed i Comandi marittimi costieri si atterranno alle risultanze dei fogli assegni o paghe del personale a bordo o presso i nuclei o gruppi citati.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 95. - FRASCA
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