DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1949, n. 171
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2040, sull'amministrazione del patrimonio e nulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 28 maggio 1924, n. 827;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1948, n. 1059, riguardante la istituzione degli uffici di riscontro a carattere regionale previsti dall'art. 6 del citato decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180;
Visti il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, che istituisce gli uffici distaccati dalla Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e l'art. 16 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, che attribuisce all'ufficio distaccato della Corte dei conti presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia le funzioni di riscontro sugli atti del Magistrato alle acque;
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 417, e 14 giugno 1945, n. 414, relativi alla istituzione della Delegazione della Corte dei conti presso l'Alto Commissariato per la Sardegna;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, che istituisce le Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, Ministro ad interim per il bilancio; Decreta:
Articolo unico
Le attribuzioni della Corte dei conti previste dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati, sono affidate, ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, secondo la rispettiva competenza territoriale, alle Sezioni della, Corte istituite presso la Regione siciliana, alla Delegazione esistente presso l'Alto Commissariato per la Sardegna e agli Uffici di controllo presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 97. - FRASCA
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