DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1949, n. 179
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, Ministro ad interim per il bilancio; Decreta:
Art. 1
null
Art. 2
I biglietti di cui all'articolo precedente saranno verificati, contati e distrutti alla presenza di un ispettore dell'Amministrazione centrale dell'istituto di emissione e di un ispettore centrale del Tesoro oppure di un funzionario appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di grado non inferiore al 7°.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 12. - FRASCA
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