La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le indennità mensili di aeronavigazione normale e di pilotaggio normale, di cui ai nn. 1 e 2 della lettera a) degli articoli 1 e 2 della norma sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono stabilite nella misura risultante dai nn. 1 e 2 delle annesse tabelle A. e B. Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali di cui alla lettera b) dei sudetti articoli 1 e 2 sono stabilite nella, misura risultante dalle annesse tabelle C e D.