LEGGE 9 aprile 1949, n. 208
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, è modificato come segue: "Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e le stazioni radiotelegrafiche, i quali richiedano una prestazione continuativa e per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, nonchè per il servizio automezzi e per i lavori di pulizia, di facchinaggio e di operaio, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafici è autorizzata ad avvalersi, nei limiti delle effettive necessità dei servizi, di operai temporanei con l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico di tale categoria di salariati e col trattamento economico loro spettante in rapporto alla rispettiva, categoria di inquadramento. "La presente disposizione vale, per quanto applicabile, anche per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici". La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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