LEGGE 21 aprile 1949, n. 209

Type Legge
Publication 1949-04-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396, è modificato come segue: Art. 3. - La spesa, per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto sarà imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo, provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.