LEGGE 21 aprile 1949, n. 209
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396, è modificato come segue: Art. 3. - La spesa, per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto sarà imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo, provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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