LEGGE 21 aprile 1949, n. 210
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la concessione dei sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-1949.
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