DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 213

Type DPR
Publication 1949-04-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati, nonche' ogni altra rilevazione statistica, necessaria per le esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organizzazioni, istituti od enti internazionali.

Art. 2

Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1952.(1)((2))

Art. 3

Per le infrazioni agli obblighi derivanti dal presente decreto si osservano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, modificati dall'art. 7 secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1949

Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 38. - FRASCA

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