DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 213
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati, nonche' ogni altra rilevazione statistica, necessaria per le esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organizzazioni, istituti od enti internazionali.
Art. 2
Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1952.(1)((2))
Art. 3
Per le infrazioni agli obblighi derivanti dal presente decreto si osservano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, modificati dall'art. 7 secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 38. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.