LEGGE 7 aprile 1949, n. 222

Type Legge
Publication 1949-04-07
Ultimo aggiornamento 1949-06-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Per l'anno accademico 1948-1949 sono prorogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, concernente tasse e contributi a favore delle Università e degli Istituti superiori. L'indicazione dell'anno accademico 1946-1947, di cui all'art. 2 del predetto decreto, è modificata in "anno accademico 1947-1948". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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