LEGGE 7 aprile 1949, n. 222
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per l'anno accademico 1948-1949 sono prorogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, concernente tasse e contributi a favore delle Università e degli Istituti superiori. L'indicazione dell'anno accademico 1946-1947, di cui all'art. 2 del predetto decreto, è modificata in "anno accademico 1947-1948". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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