LEGGE 21 aprile 1949, n. 223
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di età al 30 settembre 1948 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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