DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1949, n. 236
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Per i concorsi nazionali per titoli a posti dei ruoli speciali transitori negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, si osservano, in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive modificazioni. Per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione artistica si osservano, in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, dei regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 31 dicembre 1923, n. 3123, 3 giugno 1924, n. 969, 22 gennaio 1925, n. 58, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.
Art. 2
Ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale possono essere ammessi gli insegnanti che si trovino nelle seguenti condizioni: a) siano in possesso del titolo prescritto per la partecipazione ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nei predetti istituti e scuole; b) dimostrino di aver insegnato, dopo il conseguimento del titolo, in istituti o scuole secondarie governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e d'avviamento professionale per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio scolastico dal 1943-44 al 1947-48, salvo i casi di riduzione previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127; c) dimostrino di aver impartito l'insegnamento, in ciascuno dei tre anni di cui alla precedente lettera b), per non meno di sei ore settimanali e per un periodo sufficiente, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive. Per l'ammissione ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione artistica e' necessario il possesso del titolo richiesto per l'insegnamento in tale tipo d'istituti e scuole e l'aver insegnato nelle scuole medesime negli anni indicati alla lettera b), per il numero di ore settimanali e per i periodi, in ciascun anno, di cui alla lettera c).
Art. 3
Le classi dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, le cattedre a cui tali concorsi danno accesso e i titoli necessari per l'ammissione sono quelli indicati nelle tabelle approvate, per gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e, per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153. Per i conservatori di musica i concorsi sono quelli relativi agli insegnamenti previsti dal regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni. Per le accademie di belle arti, i licei artistici e gli istituti e le scuole d'arte i concorsi sono quelli relativi agli insegnamenti previsti dai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 31 dicembre 1923, n. 3123, 3 giugno 1924 n. 969 e 29 giugno 1924, n. 1239. I titoli di studio per l'ammissione, ove occorrano, a concorsi di cui al secondo e terzo comma, sono quelli previsti dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, dai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 3 giugno 1924, n. 969, e successive modificazioni. Per l'ammissione ai concorsi ai posti di ruolo speciale transitorio che potranno essere istituiti, alle condizioni nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per i sotto indicati insegnamenti, sono validi i titoli per ciascun insegnamento appresso specificati: a) per l'insegnamento delle materie letterarie nelle classi di collegamento annesse ai licei scientifici e agli istituti magistrali, valgono i titoli di categoria a) e d) categoria b) indicati dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per le classi di concorso: I - ordine medio (italiano, latino, storia geografia) e I -- ordine superiore classico (italiano, latino, greco, storia e geografia); b) per l'insegnamento delle materie letterarie nella prima classe degli istituti tecnici valgono, oltre ai titoli indicati nella precedente lettera, anche quelli di categoria a) e di categoria b) richiesti dalla tabella A - classe I (cultura generale nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili) e dalla tabella M - classe I (italiano, storia e geografia nelle scuole di magistero professionale per la donna), approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229; c) per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti magistrali, nella classe di collegamento annessa ai licei scientifici, nella prima classe degli istituti tecnici agrari e per geometri, nella scuola media, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale, sono validi i titoli di categoria a) e b) indicati nelle tabelle di cui al primo comma del presente articolo per i concorsi a cattedre di lingua straniera negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria; d) per l'insegnamento dell'economia domestica nella scuola media sono validi i titoli di categoria a) e b) indicati nella tabella L - classe III (economia domestica, esercitazioni e igiene nella scuola professionale femminile), dalla tabella M - classe IV (economia domestica e igiene nella scuola di magistero professionale per la donna) approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e dalla tabella B - classe III (contabilita', economia domestica, ed elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale) approvata con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153; e) per l'insegnamento della stenografia, della calligrafia e della dattilografia nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica e d'avviamento professionale, valgono i titoli di abilitazione conseguiti in base alle speciali norme che regolano i relativi esami di Stato e i titoli di studio validi per l'ammissione a tali esami. I titoli di abilitazione all'insegnamento della stenografia per uno o due soltanto dei tre sistemi prescritti sono valutati come abilitazioni parziali; f) per l'insegnamento di materie tecniche del tipo agrario, industriale, commerciale e marinaro nelle scuole di avviamento professionale valgono i titoli di categoria a) e b) indicati dalla tabella B - classi IV, V, VI e VII (direzione con insegnamento di materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale) approvate con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153; g) per l'insegnamento della matematica nella classe di collegamento annessa ai licei scientifici valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso II - ordine medio (matematica negli istituti medi inferiori); h) per l'insegnamento del disegno nella scuola media e nella scuola di avviamento professionale sono validi i titoli di categoria a) e b) richiesti, per la classe XI - ordine superiore classico (disegno nei licei scientifici e negli istituti magistrali) e per la classe X - tabella A ordine superiore tecnico (disegno negli istituti tecnici per geometri), dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229; i) per l'insegnamento della pedagogia nella scuola di magistero professionale per la donna valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso V - ordine superiore classico (filosofia e pedagogia negli istituti magistrali); l) per l'insegnamento della prima lingua straniera nell'istituto tecnico commerciale valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle di cui al primo comma del presente articolo per i concorsi a cattedre di lingua straniera negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria; m) per l'insegnamento del canto corale nella scuola di avviamento professionale valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso XII - ordine superiore classico (musica e canto nell'istituto magistrale); n) per l'insegnamento della matematica e fisica nell'istituto tecnico agrario valgono i titoli di categoria a) e b) indicati nella tabella A - classe VII (matematica e fisica nell'istituto tecnico commerciale e per geometri) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229; o) per l'insegnamento del disegno nella prima classe dell'istituto tecnico industriale valgono i titoli di categoria a) e b) indicati dalla tabella A - classe X (disegno negli istituti tecnici per geometri) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229; p) per l'insegnamento delle scienze naturali, della geografia generale ed economica nell'istituto tecnico industriale valgono i titoli di categoria a) e b) indicati dalla tabella G - classe I (scienze naturali, geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, numero 229; q) per l'insegnamento dell'educazione fisica valgono i diplomi rilasciati dai cessati Istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli, dalla ex scuola di educazione fisica annessa all'Universita' di Bologna, purche' quest'ultimo titolo sia stato convalidato dall'esame integrativo sostenuto, nell'anno 1929, presso l'ex Accademia di educazione fisica di Roma, dalle cessate Accademie di educazione fisica, di Roma ed Orvieto, nonche' i diplomi rilasciati dalla cessata Accademia di scherma di Roma, ai quali e' attribuito valore di abilitazione agli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. E' altresi' titolo valido la frequenza di corsi speciali che, pur non comportando il conseguimento di uno dei predetti diplomi, costituirono titolo sufficiente per l'immissione nei ruoli di gruppo A della cessata gil.
Art. 4
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di nominare le Commissioni giudicatrici, ai sensi del successivo art. 10, prima che siano indetti i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, allo scopo di predisporre, con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, i lavori preparatori per la formazione delle graduatorie.
Art. 5
Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui al presente decreto si prescinde dal limite massimo di eta', salvo che siasi superato, alla data del bando, il limite di eta' stabilito dalle norme in vigore per il collocamento a riposo dei professori di ruolo ordinario.
Art. 6
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione non puo' essere minore di quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 7
Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti: a) atto di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtu' di apposito decreto; c) certificato comprovante il godimento dei diritti politici; d) certificato generale del casellario giudiziario; e) certificato di regolare condotta civile e morale. La condotta, civile e militare dell'istante e' accertata, in modo insindacabile, dal Ministero, con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione dal concorso puo' essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedelta' ed onore; f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario; g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento; h) originale o copia autentica legalizzata del titolo in base al quale l'istante chiede l'ammissione al concorso, secondo le tabelle di cui all'art. 3 del presente decreto; i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di cui alla precedente lettera h), se essi non risultano dal titolo stesso o se il titolo non sia presentato a norma del successivo art. 8; l) stato di famiglia per i coniugati con prole o senza prole e per i vedovi con prole; m) certificato o, se del caso, piu' certificati di servizio che comprovino che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per l'ammissione al concorso, ai sensi del precedente art. 2, lettere b) e c); n) tutti i titoli e pubblicazioni che l'istante ritiene opportuno produrre nel proprio interesse; o) la scheda di cui al successivo art. 9. I professori di ruolo devono presentare uno speciale certificato di servizio da rilasciarsi su loro richiesta dal Ministero della pubblica istruzione o dalle altre Amministrazioni dello Stato dalle quali temporaneamente dipendano. Essi inoltre devono produrre un certificato rilasciato dal capo d'istituto o dal capo dell'ufficio da cui temporaneamente dipendono, comprovante le qualifiche conseguite negli anni 1945-46, 1946-47 e 1947-48. I documenti specificati con le lettere da a) ad l) devono essere legalizzati. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'ordinanza ministeriale, che potra' essere emanata per l'attuazione dell'art. 4, o a quella del bando di concorso. I certificati rilasciati da autorita' scolastiche che non siano i provveditori agli studi, i direttori dei conservatori di musica o i presidenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, devono essere legalizzati. Sono escluse da ogni valutazione le opere manoscritte o dattilografate.
Art. 8
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