DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 250

Type DPR
Publication 1949-05-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere della Consulta regionale sarda;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta:

CAPO I Consiglio regionale

Art. 1

Il Consiglio regionale sardo si raduna in Cagliari in sessione ordinaria, nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.((2)) La convocazione in sessione straordinaria e' disposta dal Presidente del Consiglio e deve aver luogo in ogni caso entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di cui all'art. 20, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 2

Le norme relative alla diramazione degli avvisi di convocazione, all'ordine delle discussioni e delle rotazioni e alla polizia delle adunanze sono stabilite dal regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio regionale a termini dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 3

Alla prima adunanza del Consiglio regionale e' invitato il Rappresentante del Governo. Il presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono: "Giuro". Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento puo' da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere e' condizionato alla prestazione del giuramento. Dell'avvenuto giuramento deve esser fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una, copia del verbale e' rimasta al Rappresentante del Governo.

Art. 4

Oltre le funzioni legislative e regolamentari di cui all'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono di competenza del Consiglio regionale: a) la formulazione di voti e proposte di leggi al Parlamento; b) l'approvazione del bilancio preventivo e degli storni da un capitolo all'altro del bilancio stesso, nonche' del conto consuntivo; c) l'istituzione di tributi regionali di cui all'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna; d) l'approvazione di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e dei finanziamenti relativi; e) la nomina di commissioni o di membri di commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione; f) ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio.

CAPO II Giunta regionale

Art. 5

((La giunta regionale e' composta del presidente e di dodici assessori.)) Gli Assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 6

Decadono dalla carica i membri della Giunta regionale che vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' previste dallo statuto speciale per la Sardegna relativamente alla funzione di Consigliere regionale. La decadenza e' pronunziata dal Consiglio.

Art. 7

La Giunta delibera con l'intervento del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Art. 8

La Giunta regionale: a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; b) predispone il bilancio preventivo; c) delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio; d) cura l'accertamento delle entrate e ne vigila la riscossione; e) approva i progetti di lavori nei limiti dei piani di cui all'art. 4, lettera d); f) approva i contratti della Regione; g) delibera in materia di liti attive e passive; h) nomina, colloca al riposo e revoca gli impiegati e salariati regionali; i) esercita tutte le altre attribuzioni che non rientrino nella competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.

CAPO III Presidente della Giunta regionale

Art. 9

Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. In seconda convocazione, da indirsi entro il termine di otto giorni dalla mancata nomina in prima, convocazione, e' sufficiente l'intervento di meta' dei componenti del Consiglio.

Art. 10

In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente, l'adunanza in prima convocazione per la nomina del successore deve essere tenuta, entro quindici giorni dalla data in cui si e' prodotta la vacanza.

Art. 11

Il Presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti;((2)) b) convoca e presiede la Giunta; c) sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali;((2)) d) firma i titoli di spesa;((2)) e) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.

Art. 12

Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ne dirigono l'attivita' e rispondono dei loro atti alla Giunta. Il Presidente, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potra' delegare in tutto o in parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti.

Art. 13

Il Presidente designa un Assessore facente parte del Consiglio regionale quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Rappresentante del Governo.

CAPO IV Leggi e regolamenti regionali

Art. 14

Le comunicazioni al Governo, ai sensi e per i fini di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna s'intendono avvenute col recapito al Rappresentante del Governo nella Regione dell'atto, in esemplare certificato conforme dal Presidente del Consiglio regionale, l'avvenuto recapito risultera' da avviso di ricevimento.

Art. 15

La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula: Il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Giunta regionale promulga: Al testo deve seguire la formula: La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327)

Art. 17

La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione e' curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade. Il Bollettino Ufficiale e' diviso in tre parti: nella prima sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta; nella seconda sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto, e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati. I Fogli degli annunzi legali delle Province sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

Le leggi ed i regolamenti regionali debbono anche essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione e' gratuita.

CAPO V Uffici regionali

Art. 19

La Regione ha un Segretario generale, il quale sovraintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali.((2))

Art. 20

Alla nomina del Segretario generale della Regione si provvede mediante concorso pubblico. E' altresi' obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione in carriera degli impiegati amministrativi e tecnici della Regione quando la Giunta regionale non ravvisi la possibilita', di provvedere con personale comandato appartenente a uffici statali o ad enti locali.((2))

Art. 21

Il personale assunto dalla Regione e' iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

CAPO VI Controllo di legittimita' sugli atti della Regione

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21))

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21))

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21))

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21))

CAPO VII Rappresentante del Governo

Art. 27

Il Rappresentante del Governo, previsto dall'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari. Esso e' scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 28

Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico del grado 3°, 'alloggio di servizio, nonche' un'indennita' di carica e una indennita' di rappresentanza, la cui misura e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro. La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato.

Art. 29

Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di enti locali. La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro. Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o piu' funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.

Art. 30

Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro competente puo' essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni delle amministrazioni centrali che non siano state delegate alla Regione, escluso tutto quanto attiene all'Amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, nonche' alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio. Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti e ogni altro provvedimento concernenti lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico.

Art. 31

Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attivita' degli organi regionali e provinciali, nonche' copia delle deliberazioni adottate, che siano, richiesti dal Rappresentante del Governo. Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.

CAPO VIII Finanze, demanio a patrimonio regionale

Art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114))

Art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114))

Art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114))

Art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114))

Art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114))

Art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114))

Art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2016, N. 114))

Art. 39

Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1 gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compileranno: a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico; b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato. Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonche' le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare. Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura, delle Intendenze, alla formalita' della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale, da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili. Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale, passeranno alla Regione con decorrenza dal 1 gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 267))

Art. 40

L'Amministrazione regionale deve tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonche' un elenco di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 41

Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 42

Il Consiglio regionale approva il bilancio preventivo della legione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere disposto se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

Art. 43

Al pagamento delle spese per gli uffici e servizi, salve le spese su ruoli fissi, si provvede con mandati diretti o inediante ordine di accreditamento a favore di funzionari delegati, conformemente alle vigenti disposizioni dello Stato.

Art. 44

La Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi comunque scritti nel bilancio della Regione. Il direttore della Ragioneria regionale e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente regionale.((2))

Art. 45

La Regione ha un proprio servizio di tesoreria. Il tesoriere regionale e' tenuto a rendere il proprio conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 46

Il rendiconto generale della Regione e' diviso in due parti. La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo. La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio della Regione con le variazioni subite. Il conto generale del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita', del bilancio e quella patrimoniale.

Art. 47

Ai contratti della Regione riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere si applicano le norme relative ai contratti dello Stato.

CAPO IX Disposizioni transitorie e finali

Art. 48

Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, saranno applicate per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

Art. 49

Fino all'approvazione del regolamento interno previsto dall'art. 19 dello Statuto speciale, l'elezione del Presidente del Consiglio regionale sara' disciplinata dalle seguenti norme: Il Presidente e' eletto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, computando tra i votanti anche le schede bianche. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti: a parita' di voti ha la preferenza il piu' anziano di eta'. Nello stesso modo si procede alla elezione del Vice presidente e successivamente, a maggioranza semplice, all'elezione di due segretari.

Art. 50

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