LEGGE 14 maggio 1949, n. 251
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, prevista dal decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 220, è stabilita, nelle seguenti misure annue: Celibi Ammogliati Ispettori generali.. grado 4° L. 120.000 L. 144.000 Questori e Ispettori generali........... " 5° " 112.800 " 136.800 Vice questori....... " 6° " 101.000 " 125.600 Commissari capi..... " 7° " 88.000 " 107.200 Commissari.......... " 8° " 82.000 " 101.200 Commissari aggiunti. " 9° " 72.800 " 84.800 Vice commissari..... " 10° " 54.400 " 66.400 Vice commissari ag- giunti............. " 11° " 51.440 " 57.200 Volontari........... " 49.440 " 55.200
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.