LEGGE 21 aprile 1949, n. 257
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 17 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente: "Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria, è computata dal 1 maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso 0 e quello integrativo di cui al precedente art. 12. Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio di anni cinque decorre dal 1 maggio dell'anno in cui il militare di leva è entrato in servizio o dal 1 maggio successivo, se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data. Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1 maggio dell'anno in cui essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva. Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso 0, la data della decorrenza della ferma e postergata di un anno.".
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