LEGGE 21 aprile 1949, n. 259
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è aggiunto il seguente: "Fino alla data suindicata, possono, altresì, essere effettuati trasferimenti dal ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni per gli ufficiali del Corpo del genio navale, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404".
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