DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 261
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica, nella campagna serica 1947;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1948, con il quale, a termini dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, e' stata disposta una trattenuta di L. 5 al chilogrammo sui contributi spettanti agli agricoltori a, norma dell'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta
Art. 1
La misura del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e' stabilita con le modalita' dell'art. 11 del predetto decreto, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso. In attesa della disposizione di cui sopra possono essere concessi pagamenti in acconto, salvo conguagli, in misura non superiore all'80% dell'importo del contributo massimo previsto dall'art. 1, comma primo, del decreto sopra citato.
Art. 2
Le anticipazioni dei fondi all'Ente nazionale serico per il pagamento dei contributi stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sono effettuate con l'osservanza delle modalita' di cui agli articoli seguenti.
Art. 3
L'Ente nazionale serico richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con domanda firmata dal presidente e vistata da almeno uno dei revisori dei conti, anticipazioni per i contributi da corrispondere in applicazione del sopracitato decreto legislativo. Le richieste eccedenti, complessivamente, il limite di L. 100 milioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, devono essere corredate degli elenchi relativi all'erogazione delle somme precedentemente anticipate, previsti dall'art. 16 del presente decreto.
Art. 4
II Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi stanziati nel suo bilancio, a termini del ripetuto decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed in base alle richieste di cui all'articolo precedente, mette a disposizione dell'Ente nazionale serico i fondi ad esso occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo stesso. Tali fondi debbono essere depositati in conti correnti fruttiferi intestati all'Ente nazionale serico, da aprire presso uno o piu' istituti di credito di indubbia solvibilita'. Gli interessi attivi saranno contabilizzati ad aumento dei fondi stessi. L'Ente nazionale serico, dopo che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sia stata stabilita la concreta misura dell'acconto di cui al precedente art. 1, ultimo comma del presente decreto, provvede a ripartire le somme messe come sopra a disposizione tra gli aventi diritto e con la procedura di cui agli articoli successivi.
Art. 5
Per i quantitativi di bozzoli gia' conferiti, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, alle organizzazioni di raccolta collettiva, l'acconto sul contributo di produzione da corrispondere ai conferenti ai sensi del successivo art. 7, ultimo comma, per prodotto filabile, e' versato, quando sussista finanziamento da parte di istituti di credito, agli istituti stessi, i quali, dietro indicazione delle organizzazioni di ammasso, provvedono a riversare ai conferenti la quota ad essi eventualmente spettante. I versamenti spettanti, per il pagamento dell'acconto di contributo, agli industriali del seme bachi per i bozzoli da essi acquistati per la lavorazione possono essere effettuati, oltre che direttamente, anche per il tramite dell'Ufficio nazionale seme bachi, qualora gli aventi diritto ne facciano richiesta.
Art. 6
I quantitativi di bozzoli, sempre di prodotto filabile, in possesso dei produttori e per i quali non sia intervenuto contratto di vendita alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, debbono essere conferiti, ai fini del pagamento del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo suddetto, ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle organizzazioni di raccolta collettiva. Per dette partite e' corrisposto un anticipo di prezzo nella misura che verra' fissata dalla Commissione e l'acconto di contributo di cui all'art. 1 del presente decreto, e' versato agli istituti finanziatori, i quali provvedono ad accreditarne l'importo ai conferenti.
Art. 7
Ai fini del versamento agli aventi diritto delle somme di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le organizzazioni di raccolta debbono inviare, per il tramite degli istituti finanziatori, all'Ente nazionale serico, elenchi, in triplice esemplare, dei conferenti ai quali compete il contributo statale, ed in cui, oltre all'importo del contributo a carico dello Stato, sempre nella misura di acconto di cui al precedente art. 1, debbono essere riportati gli estremi della bolletta di conferimento (numero della bolletta, centro di raccolta, nome ed indirizzo del conferente, quantitativo di prodotto conferito ed importo ricevuto). Per i quantitativi gia' venduti deve essere rimesso separato elenco, pure in triplice esemplare, contenente la indicazione della ditta acquirente, delle quantita' e qualita' vendute e del prezzo di vendita. Tali elenchi debbono essere inviati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'industria semaria, ai fini dell'accertamento del quantitativo ammissibile a contributo, fanno fede i prescritti registri di confezione, vistati dagli uffici che esercitano il controllo dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512. L'Ente nazionale serico, accertata la, regolarita' degli elenchi e determinate le quote spettanti sia ai produttori che agli industriali, provvede al versamento agli istituti finanziatori delle somme dovute ai produttori, dietro rilascio di regolare quietanza, mentre quelle spettanti agli industriali, sono erogate con le modalita' di cui al successivo art. 10.
Art. 8
Per i quantitativi di bozzoli, di prodotto filabile, non conferiti all'ammasso collettivo, e gia' venduti alla data di entrata, in vigore del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, l'avente diritto al contributo di cui al primo comma dell'art. 1 del detto decreto legislativo, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda all'Ente nazionale serico. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il quantitativo di bozzoli per cui si richiede il contributo e' di produzione 1947 e di qualita' filabile, e altresi' specificato: a) se la domanda e' presentata dal produttore, l'onciato allevato, il quantitativo di prodotto venduto, la data di vendita e quella di consegna nonche' il prezzo convenuto e la ditta acquirente; b) se la domanda e' presentata dall'industriale acquirente, il quantitativo di prodotto acquistato, la data di acquisto, e quella di ritiro, il prezzo convenuto, il nome del venditore, nonche' il nome degli allevatori produttori di bozzoli delle partite per le quali viene richiesto il contributo. Gli interessati debbono produrre la fattura quietanzata, e tutti quegli altri documenti che dall'Ente nazionale serico e dalla Commissione saranno ritenuti necessari per comprovare la regolarita' dell'operazione. L'Ente nazionale serico, accertata la regolarita' della richiesta e determinati gli importi che debbono essere effettivamente corrisposti sia ai produttori che agli industriali, provvede, sentito il parere della Commissione, al pagamento delle somme dovute ai produttori, dietro rilascio di regolare quietanza, mentre quelle spettanti agli industriali sono erogate secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 10.
Art. 9
L'Ente nazionale serico, nei casi previsti dal precedente art. 8, all'atto del versamento dell'acconto del contributo, deve compilare un elenco dal quale risulti il nome del venditore, il quantitativo di bozzoli venduto, la data di vendita, l'industriale acquirente, la quota di contributo spettante all'agricoltore, e quella spettante all'industriale acquirente, a norma del terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662. Due esemplari di tali elenchi e di quelli compilati dalle organizzazioni di raccolta ai sensi del precedente art. 7, muniti del visto di regolarita' da parte dell'Ente nazionale serico, debbono essere trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esame dei rendiconti.
Art. 10
L'Ente nazionale serico, dopo di aver accertato, in base alle dichiarazioni delle organizzazioni incaricate della raccolta del prodotto, che gli industriali hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e dopo aver accertato, secondo quanto e' stabilito dal successivo art. 11, le partite di bozzoli sulle quali gli industriali filandieri debbono versare il contributo di L. 15 al chilogrammo di cui al n. 1 dell'art. 10 del detto decreto legislativo, provvede a corrispondere agli industriali stessi la quota di acconto di contributo gia' determinata in sede dei pagamenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, loro spettante a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, previa detrazione dell'anzidetta quota di L. 15 al chilogrammo. Qualora non fosse possibile assicurare l'integrale assorbimento della produzione 1947, ferma restando la piena efficacia dei contratti di vendita a suo tempo stipulati con tutte le condizioni pattuite, verra' predisposto dalla Commissione un programma per l'assorbimento del quantitativo residuo.
Art. 11
Ai fini della determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, n. 1, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, gli industriali filandieri debbono trasmettere all'Ente nazionale serico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i seguenti dati: 1) giacenze di bozzoli e sete alla data del 1 giugno 1947 distinte per campagna serica di provenienza; 2) acquisti e ritiri di bozzoli effettuati dal 1 giugno 1947 alla data di entrata in vigore del sopra menzionato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662; 3) acquisti e ritiri di bozzoli effettuati posteriormente al 14 giugno 1948, e fino alla data della denuncia, distinti per campagna di provenienza; 4) sete prodotte dal 1 giugno 1947 al 14 giugno 1948, distinte per campagna serica di provenienza dei bozzoli utilizzati; 5) sete prodotte posteriormente al 14 giugno 1948 e fino alla data della, denuncia distinte per campagna serica di provenienza dei bozzoli utilizzati; 6) vendite e consegne di sete dal 1 giugno 1947 alla data della denuncia comprese le consegne di sete riguardanti vendite concluse anteriormente al 1 giugno 1947; 7) prospetto delle giornate lavorative effettuate nelle singole filande dal 1 giugno 1947 alla data della denuncia. Le denuncie dei dati di cui ai nn. 3), 4), 5) e 6) debbono essere ripetute ad ogni fine mese fino all'esaurimento dei bozzoli della campagna 1947 ed al completamento delle vendite delle sete prodotte con gli stessi bozzoli. L'Ente nazionale serico, ricevuti tali dati, determina, secondo quanto stabilito nel n. 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, l'importo del contributo che deve far carico a ciascun industriale e ne da' subito notifica agli interessati, i quali, per i bozzoli ritirati posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, provvederanno a versare entro quindici giorni da tale notifica in un conto bancario che sara' all'uopo indicato dall'Ente nazionale serico, le quote di contributo accertate a loro carico. Sullo stesso conto bancario l'Ente nazionale serico fara' affluire le quote del contributo che avra' ritenute per le partite ritirate anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo in sede dei pagamenti di cui al primo comma dell'art. 10 del presente decreto.
Art. 12
Il mancato invio dei dati di cui al precedente articolo comporta l'applicazione del contributo di L. 15 al chilogrammo su tutti i quantitativi di bozzoli di produzione 1947 che risultino da ciascuna impresa ritirati in base alle liquidazioni di contributo effettuate o da effettuare ai produttori. La Commissione determina, su richiesta dell'Ente nazionale serico, i criteri e le modalita' per accertare la veridicita' dei dati e per la applicazione delle norme di cui al precedente articolo. La stessa Commissione determina, con la collaborazione dei rappresentanti di categorie, i criteri per stabilire forfettariamente i quantitativi di bozzoli su cui va applicato il contributo di L. 15 al chilogrammo.
Art. 13
I consigli, in dipendenza della definitiva misura del contributo, sono effettuati dall'Ente nazionale serico allorche' sara', emanato il provvedimento di cui al primo comma, dell'art. 1 del presente decreto.
Art. 14
Il rimborso della quota di L. 40 a chilogrammo, risultante a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per le spese sostenute per la raccolta collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli di produzione 1947, e' effettuato dall'Ente nazionale serico sentita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso, sulla base dei documenti dimostrativi dei quantitativi di bozzoli conferiti, da compilare e presentare all'Ente stesso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle organizzazioni di raccolta collettiva che ritengano di aver diritto al rimborso della quota medesima. Nel caso di mancato accoglimento della domanda in tesa ad ottenere il rimborso della quota di cui sopra l'organizzazione di raccolta richiedente, entro trenta giorni dalla notifica di tale determinazione, puo' ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decidera' con provvedimento definitivo. La quota di cui sopra e' corrisposta al netto della trattenuta prevista, dall'art. 3 del decreto legislative 12 aprile 1948, n. 662, e stabilita in L. 5 al chilogrammo con il decreto Ministeriale 16 giugno 1948. Il ricavo di tale trattenuta e' dall'Ente nazionale serico contabilizzato a parte e deve affluire in apposito conto bancario, per essere erogato secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 18. L'Ente nazionale serico e' tenuto a compilare un elenco dei pagamenti effettuati per il rimborso dell'anzidetta quota di L. 40 al chilogrammo, di cui un esemplare deve essere trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed un altro al Ministero del tesoro.
Art. 15
Le organizzazioni di raccolta nei cui confronti sara' stata liquidata a termini del precedente art. 14 la quota di L. 40 al chilogrammo, sono tenute ad inoltrare all'Ente nazionale serico, entro sessanta giorni dalla liquidazione della quota anzidetta, una situazione riassuntiva del movimento dei bozzoli conferiti. L'Ente nazionale serico, dopo averla esaminata, trasmette la situazione stessa per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale decidera' con provvedimento definitivo, di concerto con quello del tesoro. Le somme che risultassero non dovute, sono recuperate a cura dell'Ente nazionale serico.
Art. 16
L'Ente nazionale serico compila quindicinalmente un elenco dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo sui conti bancari costituiti dalle anticipazioni disposte ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e lo sottopone, con una situazione dei conti stessi al termine della quindicina considerata, all'esame della gia' citata Commissione con i documenti necessari. La Commissione, ultimato tale esame, che deve essere effettuato di regola entro il mese successivo alla quindicina cui l'elenco si riferisce, inoltra l'elenco stesso e la corrispondente situazione del conto, con le eventuali osservazioni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro, per il tramite dell'Ente nazionale serico. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello del tesoro potranno disporre, a mezzo di propri funzionari, i controlli che riterranno opportuni.
Art. 17
Per coprire le spese sostenute dall'Ente nazionale serico per l'espletamento dei compiti attribuitigli dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, nonche' quelle occorrenti per il funzionamento della Commissione, l'Ente nazionale serico sui pagamenti da effettuare ai sensi del detto decreto legislativo e' autorizzato ad eseguire una trattenuta, nella misura e con le modalita' da stabilire, sentita la. Commissione stessa, sulla base delle direttive che saranno al riguardo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.
Art. 18
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