LEGGE 21 aprile 1949, n. 267

Type Legge
Publication 1949-04-21
Ultimo aggiornamento 1949-06-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La dizione della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 104, è così modificata: "Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie; costruzione o acquisto di fabbricati lungo le strade e autostrade statali per case cantoniere o ricovero di automezzi. e macchinari adibiti ai lavori di competenza dell'A.N.A.S.; acquisto di aree per costituzione di pertinenze stradali o per deposito di materiali ed attrezzi: lire cinque miliardi". La, presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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