LEGGE 21 aprile 1949, n. 267
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La dizione della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 104, è così modificata: "Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie; costruzione o acquisto di fabbricati lungo le strade e autostrade statali per case cantoniere o ricovero di automezzi. e macchinari adibiti ai lavori di competenza dell'A.N.A.S.; acquisto di aree per costituzione di pertinenze stradali o per deposito di materiali ed attrezzi: lire cinque miliardi". La, presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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