LEGGE 14 maggio 1949, n. 268
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1
Articolo unico. L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo stesso anno. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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