LEGGE 12 maggio 1949, n. 273
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 10.000. Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 100.000. Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'art. 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato. I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima della entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
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