LEGGE 8 marzo 1949, n. 277

Type Legge
Publication 1949-03-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente: "Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia. "Esercita, le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria. "Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio. "Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza. "Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare. "Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate. "Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 marzo 1949 EINAUDI De GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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