LEGGE 27 maggio 1949, n. 280
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. A decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 è concesso a favore dell'Unione italiana, ciechi un contributo annuo a carattere continuativo di quindici milioni di lire. Alla copertura della spesa per l'esercizio in corso provvederanno le maggiori entrate di (cui alla legge febbraio 1949, n. 31, secondo quanto stabilito dal progetto di assegnazione accluso alla nota, di variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento). Per gli esercizi successivi sarà fatto fronte con i mezzi ordinari di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservate come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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