LEGGE 8 maggio 1949, n. 285
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il penultimo capoverso dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dai seguenti: "Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero. Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesima dovrà essere riferito nella riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative".
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