LEGGE 5 giugno 1949, n. 306
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1917, n. 61, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, ed infine prorogato al 31 maggio 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1950. Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.