LEGGE 16 giugno 1949, n. 307
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero, nonchè per gli ufficiali della Guardia di finanza.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.