LEGGE 16 giugno 1949, n. 307

Type Legge
Publication 1949-06-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero, nonchè per gli ufficiali della Guardia di finanza.

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