DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1949, n. 308
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della. Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito
il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e ad interim per il bilancio, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;
Art. 1
Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti varianti: I) Al terzo comma dell'art. 4, paragrafo 1, tra le parole "sale d'aspetto" e le parole "ed ai marciapiedi" sono aggiunte le seguenti altre "di terza classe". Allo stesso art. 4, il terzo comma del paragrafo 3 e' annullato e sostituito dal seguente: "Per la prenotazione e' dovuto il pagamento della tassa indicata nell'allegato n. 1, la quale non e' rimborsabile, salvo quando la prenotazione non venga effettuata per fatto dell'Amministrazione, nel qual caso la responsabilita' di quest'ultima e' limitata, al rimborso della tassa pagata. Il viaggiatore deve esibire il biglietto di viaggio e designare la stazione dove e' diretto". II) Il titolo del paragrafo 6 dell'art. 8-bis e' annullato e sostituito dal seguente: "Irregolarita' nei biglietti d'entrata nelle stazioni e nelle sale d'aspetto". Allo stesso paragrafo, dopo il comma c), e' aggiunto il seguente altro comma: "d) il possessore di biglietto di viaggio trovato in una sala d'aspetto di classe superiore a quella, del biglietto, oppure il possessore(di solo biglietto d'entrata nelle stazioni trovato in una sala di aspetto di prima o di seconda classe". III) Il primo comma del paragrafo 5 dell'art. 17 e' annullato e sostituito dal seguente: "A tutti gli effetti per la meta' del prezzo delle tariffe di corsa semplice n. 1, n. 2 e n. 4 si applicano, rispettivamente, le tariffe n. 5, n. 6 e n. 7". IV) Il secondo comma dell'art. 23 paragrafo 1 e completato con la seguente aggiunta: "L'Amministrazione ha facolta' di fissare validita' minori per determinate percorrenze". Il paragrafo 2 dello stesso articolo e annullato e sostituito dal seguente: "I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per iniziare il viaggio di ritorno nel giorno in cui ne e' effettuata la vidimazione ordinaria ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4. Tuttavia i biglietti di andata e ritorno per manifestazioni sono valevoli per iniziare il viaggio stesso anche in qualunque giorno successivo ferma restando la scadenza di validita' complessiva del biglietto la quale resta immutata. La stessa facolta' e' concessa per i biglietti di andata e ritorno speciali (salvo che non sia diversamente disposto dalle singole concessioni quando il viaggio di ritorno e' di percorrenza superiore ai 250 km.". V) All'art. 40 e' aggiunto il seguente comma: "In deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 7, il limite di eta' per il trasporto a prezzo ridotto dei ragazzi e' elevato a 16 anni per questi biglietti; la riduzione accordata e' del 40 per cento sui prezzi della tariffa n. 21". VI) Il quarto comma dell'art. 41 paragrafo 5 e' modificato come segue: "L'abbonamento rilasciato a prezzo ridotto per ragazzo e' tenuto valevole fino alla naturale scadenza anche se il ragazzo superi il sedicesimo anno di eta' durante la validita' del biglietto di abbonamento qualunque sia il modo di pagamento. Per i portatori di tali abbonamenti i colli a mano dei quali e' consentito il trasporto gratuito nelle carrozze ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose non possono eccedere i cinque chilogrammi". Allo stesso art. 41, paragrafo 13, primo comma, le parole "a norma dell'art. 8, paragrafo 5" sono sostituite con le parole "a norma dell'art. 8-bis, paragrafo 3". Al paragrafo stesso e' aggiunto il seguente comma: "Chi non osserva i limiti di peso per i colli a mano stabiliti al quarto comma dell'art. 41, paragrafo 5, e' assoggettato al pagamento, sull'eccedenza di peso, delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato per tutto il percorso del viaggio e di una soprattassa uguale al detto importo con un minimo di lire trecento". VII) All'art. 44 sono apportate le seguenti modifiche: Al primo comma la parola "quattordicesimo" e' sostituita dalla parola "sedicesimo". Alla fine del quartultimo comma alle parole "Bologna e Venezia" sono sostituite le parole "Padova, Bologna e Venezia". Tra il penultimo e l'ultimo comma e' aggiunto il seguente comma: "I colli a mano, dei quali e' consentito il trasporto gratuito nelle carrozze ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, non possono eccedere, per questi biglietti di abbonamento, i cinque chilogrammi". VIII) All'art. 45 paragrafo 2 e' aggiunto il seguente Comma: "Chi non osserva i limiti di peso per i colli a mano stabiliti al penultimo comma dell'art. 44 e' assoggettato al pagamento, sull'eccedenza di peso, delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato per tutto il percorso del biglietto e di una sopratassa uguale al detto importo con un minimo di lire trecento". IX) L'importo del deposito cauzionale per treno speciale a carrozze o corsa straordinaria di automotrice, di cui all'allegato n. 1 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone e' elevato a lire 6000 e lire 5000 rispettivamente. X) Le basi chilometriche delle tariffe da n. 1 a n. 7, n. 21 e n. 23 ed i prezzi della tariffa n. 14 sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui agli Allegati da n. 1 a n. 4 al presente decreto. XI) Il testo del paragrafo 6 della Tariffa n. 10 e' annullato e sostituito col testo seguente: "Par.6. - Ai treni straordinari per trasporto contemporaneo di persone e di bagagli o di persone, bagagli e merci si applicano le tasse per le persone, per i bagagli e per le merci a grande velocita', secondo le rispettive tariffe, con l'aumento per le sole merci a grande velocita', del 10%. Per ogni treno straordinario deve essere peraltro garantito il prodotto minimo di cui al paragrafo 2, a meno che non risulti maggiore l'importo calcolato in base alla tassazione stabilita per i treni speciali a grande velocita' dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, nel qual caso si applica quest'ultimo".
Art. 2
Alle norme previste per i bagagli dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti varianti: I) L'ultimo comma del paragrafo 2 dell'art. 9 e' cosi' completato: "In tal caso all'Amministrazione, e' dovuta, inoltre, una tassa fissa di lire 100". II) Il paragrafo 1 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: "L'Amministrazione accetta in deposito temporaneo, contro pagamento delle tasse indicate nell'allegato n. 1, le biciclette, anche con motore ausiliario, le motoleggere, quando ne abbia la possibilita', e i colli che il viaggiatore suole portare seco nelle carrozze. Questi debbono essere costituiti soltanto dagli oggetti indicati alle lettere a), b) (esclusi i campionari di oggetti preziosi), c), d), e), f) (escluse le imbarcazioni), i) ed l) del paragrafo 1 dell'art. 6; l'Amministrazione, in qualunque caso, non risponde degli oggetti diversi e particolarmente di quelli di valore che vi fossero contenuti". III) All'art. 50 paragrafo 4 il testo della lettera f) e' completato con la seguente aggiunta: "Per le esazioni suppletive in treno o in stazione, che comunque riguardino i colli a mano che il viaggiatore porta con se' nelle carrozze, il diritto e' dovuto nella misura del dieci per cento della somma da riscuotere col minimo di lire cinquanta". IV) All'art. 77 paragrafo 1 terzo comma le parole "la meta' del prezzo del biglietto di terza classe della tariffa di corsa semplice n. 5" sono sostituite dalle parole "il prezzo del biglietto di terza classe della tariffa di corsa semplice n. 6". Nello stesso articolo, le parole "per km. 30" poste in fine al paragrafo 2 sono sostituite con "per la percorrenza del trasporto e con un minimo di km. 30". V) Le basi chilometriche delle serie 1ª e 2ª bagagli sono sostituite da quelle di cui all'Allegato 5 al presente decreto. VI) Il n. 1 a) dell'allegato 1 alle predette Condizioni e Tariffe e' soppresso e sostituito dal seguente: "a) colli in deposito: - per le motoleggere: L. 100 per ogni motoleggera e per ogni 24 ore indivisibili; - per tutte le altre cose indicate al paragrafo 1 dell'art. 14: L. 50 per ogni collo e per ogni 24 ore indivisibili. Questa tassa e' ridotta alla meta' per i depositi in abbonamento, nonche' per le biciclette depositate da parte dei viaggiatori muniti di biglietti di abbonamento di qualsiasi specie (purche' il deposito abbia luogo in una delle stazioni comprese nell'itinerario dell'abbonamento medesimo".
Art. 3
Nelle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono inoltre apportate le varianti che seguono: I) Art. 67: 1) al paragrafo 1 - Distanze - e' aggiunto il comma seguente: "e) agli effetti dell'applicabilita', delle tariffe vincolate ad una distanza minima, i trasporti fruenti di agevolazioni costituite da neutralizzazione di percorso tassabile si considerano come percorrenti effettivamente la distanza ridotta conseguente da tali agevolazioni"; 2) il testo del comma b) del paragrafo 3 - Arrotondamenti - deve essere sostituito dal seguente: "I prezzi di trasporto computati in base alle presenti Condizioni e Tariffe per la intera percorrenza delle spedizioni e per ogni tonnellata oppure per uno o piu' capi di bestiame, ecc., si arrotondano portando alla lira superiore le frazioni di 50 o piu' centesimi e trascurando le altre. Il prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione, per il valore dichiarato, per i capi di bestiame, ecc., si arrotonda alla lira superiore; e lo Stesso arrotondamento e' da fare per qualunque altra tassa o diritto previsto dalle tariffe. La somma complessiva del prezzo di trasporto cosi' calcolato, compresi gli eventuali diritti accessori non che' ogni altra tassa, somma o diritto in relazione col trasporto, si arrotonda per gli importi inferiori alle 500 lire alle 5 lire superiori e per gli importi eccedenti le 500 lire alle 10 lire superiori". II) Art. 78: a) l'ammontare del deposito temporaneo di cui al paragrafo 1 va elevato a lire 6000; b) la tariffa per treno-chilometro dei treni speciali a grande e a piccola velocita' di cui al paragrafo 2 e' da modificare in lire 960 per i trasporti a grande velocita' e in lire 840 per quelli a piccola velocita', e i prezzi minimi sono da modificare rispettivamente in lire 19.000 e lire 18.000; c) la tassa fissa di cui al predetto paragrafo 2 e' elevata a lire 6000 per la grande velocita' e a lire 5000 per la piccola velocita'. III) Tariffe ordinarie nn. 101, 102 e 105. I prezzi di cui al punto III di dette tariffe sono sostituiti rispettivamente da quelli che figurano negli allegati nn. 6, 7 e 8 del presente decreto. IV) Tariffa ordinaria n. 103. Punto III - Prezzi - Alle classi di prezzi corrispondenti alle serie B e C, che figurano nella tabella dei prezzi applicabili, e' apposto il richiamo (+) e immediatamente dopo la tabella stessa la nota seguente "(+) per le spedizioni in partenza dalla Sicilia e percorrenti oltre 700 chilometri i prezzi sono ridotti del 10%". V) Tariffa ordinaria n. 107. La Condizione speciale 6ª - Trasporti di pubblicazioni periodiche in pacchi chiusi - e' sostituita dalla seguente: "6ª - Trasporti di pubblicazioni periodiche in pacchi chiusi. - Le pubblicazioni periodiche contenute in pacchi completamente chiusi si tassano coi prezzi della presente tariffa, raddoppiati. Qualora, venga accertato che anche in uno solo dei pacchi siano contenute cose non ammesse al trasporto in base alla presente tariffa, l'intera spedizione va soggetta ai prezzi triplicati della classe la della grande velocita'". VI) Tariffa ordinaria n. 108. La tassa sul valore stabilita nel punto II e' modificata in lire 0,10 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili. VII) Tariffa ordinaria n. 110. I prezzi indicati nel punto III sono sostituiti dai seguenti: per feretro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60 per carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 90 per ogni anfora od urna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12 VIII) Tariffa ordinaria n. 303. I prezzi di questa Tariffa sono sostituiti dai seguenti: a) per spedizioni fino a kg. 300 prezzo lire 60 per tonnellata-chilometro col minimo di lire 300 per spedizione; b) per spedizioni oltre i kg. 300 prezzo lire 30 per tonnellata-chilometro col minimo di lire 18 per spedizione e per chilometro; c) per spedizioni di almeno kg. 5000 prezzo lire 25 per tonnellata-chilometro. La tassa di cui ai punto 3 della stessa tariffa; e' portata a lire 250. IX) Tariffa eccezionale n. 404 (Merci in genere caricate in un sol carro). Questa tariffa e' sospesa. X) Capo XIII. I prezzi delle classi competenti ai trasporti a grande velocita' ed a piccola velocita' sono annullati e sostituiti da quelli contenuti negli Allegati nn. 9 e 10, al presente decreto. XI) Allegato 1. La tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna stabilita dall'ultima parte dell'allegato e' modificata in lire 0,10 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili. La relativa tabella, in calce al predetto Allegato e' pertanto abrogata.
Art. 4
Le classi di prezzo seguenti indicate nelle tariffe della grande velocita' in vigore sono convertite come appresso: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 5
Le classi di prezzo seguenti indicate nelle tariffe della piccola velocita' in vigore sono convertite come appresso: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 6
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