LEGGE 26 marzo 1949, n. 313

Type Legge
Publication 1949-03-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo della Repubblica è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per accettare la convenzione sottoscritta a Washington il 15 dicembre 1946, che ha costituito la Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.0.) ed a darvi piena ed intera esecuzione.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.