LEGGE 26 marzo 1949, n. 313
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo della Repubblica è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per accettare la convenzione sottoscritta a Washington il 15 dicembre 1946, che ha costituito la Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.0.) ed a darvi piena ed intera esecuzione.
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