LEGGE 3 giugno 1949, n. 321
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che non abbiano ancora provveduto alla determinazione dell'ammontare del canone da considerarsi equo, devono pronunziarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale. È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di procedere allo scioglimento di Commissioni tecniche provinciali, in caso di inosservanza del termine, di cui al primo comma del presente articolo. In tale eventualità, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato compartimentale agrario, competente per territorio, provvede con proprio decreto alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria di tre membri, di cui uno, che la presiede, in rappresentanza dello stesso Ispettorato compartimentale, uno in rappresentanza della proprietà ed uno in rappresentanza degli affittuari. La Commissione di cui al comma precedente, sostituisce a tutti gli effetti la disciolta Commissione tecnica provinciale per l'equo canone.
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