LEGGE 14 maggio 1949, n. 326
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale di cui ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, con le variazioni e integrazioni risultanti dalla presente legge.
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