LEGGE 31 maggio 1949, n. 328
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
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