LEGGE 27 giugno 1949, n. 329
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sede di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad aziende autonome.
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