LEGGE 20 maggio 1949, n. 330

Type Legge
Publication 1949-05-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.

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