LEGGE 16 giugno 1949, n. 332
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La norma di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, si applica anche nei confronti degli ufficiali inferiori dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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