DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949, n. 337
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550;
Visto l'art. 10 della legge 27 maggio 1940, n. 627;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere delle Commissioni circoscrizionali dei Depositi cavalli stalloni di Crema, Ferrara e Reggio Emilia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
vista la, deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' fatto obbligo nelle circoscrizioni dei Depositi cavalli stalloni di Crema, Ferrara e Reggio Emilia di procedere alla castrazione dei cavalli ed asini stalloni non approvati per la monta.
Art. 2
La castrazione dei cavalli e degli asini stalloni non approvati deve essere effettuata, a cura dei proprietari, entro un mese dalla, comunicazione della mancata approvazione da parte della apposita Commissione.
Art. 3
I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere al Deposito cavalli stalloni, competente per circoscrizione, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione, la relativa attestazione, da rilasciarsi dall'autorita' veterinaria competente.
Art. 4
In caso di vendita di riproduttore non approvato il venditore deve, entro tre giorni dalla vendita, comunicare al Deposito cavalli stalloni generalita' e domicilio del compratore. La vendita deve essere fatta con esplicita e tassativa condizione della castrazione nel limite di tempo previsto dal precedente art. 2.
Art. 5
In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, il Deposito cavalli stalloni procedera' di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 122. - FRASCA
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